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Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 - Regolamentazione rischi catastrofali

Il Decreto attuativo sul regolamento dei rischi catastrofali disciplina gli schemi di assicurazione previsti dalla legge 30/12/2023, n. 213, stabilendo le modalità operative per la gestione di tali schemi assicurativi

 

Uisp e Marsh, leader globale nel settore del brokeraggio assicurativo e della consulenza per il rischio, vi informano che è stato pubblicato il Decreto attuativo sul regolamento dei rischi catastrofali, che disciplina gli schemi di assicurazione previsti dalla legge 30/12/2023, n. 213, stabilendo le modalità operative per la gestione di tali schemi assicurativi.

Evidenziamo i punti principali da tenere in considerazioni:

  • Obbligo di assicurazione contro gli eventi calamitosi e catastrofali identificati dal decreto: sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana.
  • Chi è interessato: tutte le imprese con sede legale in Italia - tra cui le società sportive dilettantistiche e le imprese sociali - e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 C.c. Sono escluse le aziende agricole.

Tra tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, e quindi interessate dall’obbligo, sono considerate grandi imprese, e quindi soggette a libera negoziazione, quelle che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

  • Fatturato maggiore di €150.000.000
  • Numero di dipendenti pari o superiore a 500


Termini di adeguamento:

    • come disciplinato dal Decreto n. 39/2025, i nuovi termini di stipula di polizze a copertura dei rischi catastrofali sono:
      a) per le micro/piccole imprese, dal 31.12.2025;
  1. b) per le medie imprese, dal 1.10.2025;
  2. c) per le grandi imprese, l’obbligo rimane alla data del 31.03.2025, fatta salva la moratoria di 90 giorni per l’applicazione delle sanzioni.
    • Per contratti con coperture catastrofali già in essere: alla prima scadenza annuale o quietanzamento;
  • Quali sono i beni da assicurare?

Le immobilizzazioni di cui all’art. 2424, I co., sez. attivo, voce B-II, 1), 2) e 3) C.c., impiegati per l’attività di impresa: fabbricati, impianti, macchinari, attrezzatura industriale e commerciale e terreni. Sottolineiamo che la norma cita che “devono essere coperte le immobilizzazioni di cui all’art.2424, I co., sez. attivo, voce B-II, n. 1), 29 e3) C.c., a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio di impresa”.

Per informazioni sempre aggiornate, si rimanda alla pagina di risposte alle domande frequenti predisposta dal ministero delle Imprese e del Made in Italy

Sottolineiamo che dell’inadempimento dell’obbligo sarà tenuto conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Per ottemperare a tale obbligo legislativo, Marsh ha realizzato un form online per la raccolta dei dati utili ad ottenere una quotazione in linea con quanto previsto dal Decreto. È possibile accedervi collegandosi al link Questionario_CAT_NAT o scansionando il QR code

Una volta ricevuti i dati richiesti, formalizzeremo all’interessato una quotazione che risponda agli obblighi previsti dal D.M. n.18/2025 in materia di rischi catastrofali.

 Per qualsiasi ulteriore informazione in merito potete contattarci all’indirizzo email: assicurazioni.uisp@marsh.com .